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Al Parlamento la legge sulle professioni nei beni culturali: un importante risultato, ma anche alcuni rischi.

È attualmente in discussione presso la VII Commissione (Cultura, Scienze, Istruzione) della Camera dei deputati la Proposta di Legge n. 36 d'iniziativa dei deputati Madia, Ghizzoni, Orfini, ‘Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali’.

Si tratta di una iniziativa utile e opportuna, perché finalmente introduce nel nostro Codice, opportunamente emendato, le figure dei professionisti dei beni culturali, tra i quali gli archeologi, gli storici dell’arte, bibliotecari, ecc. 
Come precisano le motivazioni della proposta di legge, «tramite l’emendamento si dispone che gli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla fruizione dei beni culturali siano affidati alla responsabilità o alla diretta attuazione dei  professionisti dei beni culturali secondo le specifiche competenze. 
Inoltre vengono istituiti presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) registri nazionali  per tali professionisti. I registri vengono tenuti dal MiBAC assieme alle associazioni professionali individuate ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e/o della legge del 14 gennaio 2013, n.4».

Un’iniziativa utile e opportuna, dunque. Non mancano però alcune perplessità che mi preme segnalare, con uno spirito fortemente propositivo.

 

L’articolo 9-bis così recita nella formulazione proposta:

ART 9bis (Professioni dei beni culturali). – 1. Gli interventi di tutela, di vigilanza e ispezione e di protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, da qualunque soggetto pubblico o privato realizzati, sono affidati alla responsabilità o alla diretta attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica applicata ai beni culturali, storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione e professionalità, nonché alla responsabilità o alla diretta attuazione degli operatori delle altre professioni già regolamentate.

 

Innanzitutto alcune osservazioni di dettaglio: ad esempio, a proposito delle categorie di professionisti indicati nel testo «archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica applicata ai beni culturali, storici dell’arte», non si capisce perché isolare gli antropologi (evidentemente fisici, visto che gli antropologi culturali sono compresi nei demoetnoantropologi) rispetto a tutti i bioarcheologi? e inoltre sarebbe forse più opportuno utilizzare una definizione più corretta di «esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali».

 

Inoltre nel campo degli interventi da svolgere previsti dalla proposta («tutela, di vigilanza e ispezione e di protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla fruizione dei beni stessi…») sarebbe opportuno aggiungere la ‘conoscenza dei beni culturali’, altrimenti si potrebbe paradossalmente pensare che un intervento di tutela richieda un professionista, mentre uno di conoscenza lo possa invece effettuare chiunque. Ovviamente garantendo la sacrosanta libertà di ricerca.

Ancora: l’intervento dei professionisti sembra limitato alla responsabilità dell’intervento, mentre per l’attuazione si potrebbe far ricorso a persone prive di professionalità: insomma potrebbe bastare un archeologo responsabile, insieme a magari decine di operai generici, per fare uno scavo: ecco che riemerge un’idea antiquata, ottocentesca, dell’intervento di scavo o di qualsiasi altra attività nel campo del beni culturali. È inaccettabile. Non sono affatto d’accordo. A volte basta una congiunzione a cambiare il senso. Sarebbe necessario trasformare dunque il testo in «… sono affidati alla responsabilità e alla diretta attuazione, secondo le rispettive competenze …».

 

Ma soprattutto la questione che mi preme sottolineare con grande forza è la seguente: nella proposta di legge è totalmente esclusa l’Università, sia nell’indicazione dei soggetti abilitati alla responsabilità e all’attuazione di operazioni di conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, sia nella definizione e valutazione dei requisiti e, infine, nella gestione dei registri nazionali dei professionisti.

 

La proposta prevede infatti:

1. ART. 182-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di professioni dei beni culturali). In conformità con il riordino delle classi di laurea e con la definizione dei livelli minimi di qualificazione per l’accesso alle professioni di cui all’articolo 9-bis per le finalità di cui al medesimo articolo, sono istituiti presso il Ministero registri nazionali dei professionisti archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica applicata ai beni culturali, storici dell’arte idonei allo svolgimento degli interventi indicati dallo stesso articolo 9-bis.

2. Il Ministro (.....) stabilisce con proprio decreto le modalità e i requisiti di iscrizione dei professionisti nei registri di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per la loro tenuta in collaborazione con le predette associazioni professionali … I requisiti  necessari per l’iscrizione nei registri saranno prodotti tramite autocertificazione dei titoli conseguiti.

 

Proporrei di inserire nell’articolo 182bis il seguente comma, che potrebbe apparire tautologico (ma in questi casi è meglio precisare, per evitare che un domani un professore di archeologia o uno di storia dell’arte non possano essere abilitati a condurre uno scavo o ad organizzare una mostra d‘arte):

«I docenti, ricercatori e il personale tecnico-scientifico delle Università e degli Istituti di ricerca pubblici operanti nell'ambito della formazione e dello studio nei diversi campi della conoscenza e della tutela del patrimonio culturale nazionale sono ex-officio inseriti nel novero dei soggetti abilitati a svolgere le attività di cui all'art. 9-bis».

 

Infine, pongo una questione molto delicata. Si istituiscono registri nazionali, ai quali si iscriveranno i professionisti. Benissimo. È un importante passo in avanti per definire e tutelare figure professionali attualmente indefinite e, di conseguenza, spesso maltrattate. Ma trovo francamente assurdo che in questa delicata operazione il MIUR si limiti ad una audizione del MIUR e che le associazioni rappresentative dei docenti universitari (consulte di archeologia, di storia dell’arte, ecc.) siano del tutto escluse, mentre il processo vede coinvolte, oltre ovviamente al MiBAC che svolge giustamente un ruolo centrale, solo le associazioni professionali, alle quali peraltro si prevede di affidare il compito di una certificazione professionale.

Ho grande stima per l’azione attiva che le associazioni professionali, come ad esempio l’ANA (di cui sono socio onorario) o la CIA, stanno svolgendo per tutelare la figura professionale dell’archeologo e degli altri professionisti dei beni culturali. Ho però timore che si vengano a creare di fatto ‘ordini professionali’ mascherati e soprattutto situazioni di monopolio. Quando si affronta il tema delle professioni, non si dovrebbe prescindere dalla formazione di queste figure e dal loro aggiornamento professionale permanente, e quindi dal ruolo dell’Università. Ecco perché trovo assurda tale esclusione, che mi auguro sia solo casuale e non programmata.

Per questo proporrei di rivedere il testo dell’art. 182 bis, comma 2, nel seguente modo:

«Il Ministro, sentiti il Ministro dell’istruzione …. e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni … e in collaborazione con le associazioni dei docenti e dei ricercatori universitari rappresentative dei vari ambiti dei beni culturali e con le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi …., stabilisce con proprio decreto, le modalità e i requisiti, tra cui i titoli di studio universitari minimi necessari (precisando eventuali deroghe nella fase transitoria), per l’iscrizione nei registri di cui al comma 1 del presente articolo nonché per la loro tenuta.

Il Ministro, altresì, con le stesse procedure istituisce con proprio decreto, presso il Ministero, una Commissione Nazionale per le Professioni dei Beni Culturali, composta da 10 membri di alta qualificazione scientifica e professionale rappresentativi del Ministero (3 componenti), del mondo dell’Università (4 componenti) e delle associazioni professionali (3 componenti) con il compito di valutare il possesso dei requisiti per l’iscrizione dei professionisti nei registri. La Commissione, i cui componenti svolgono la propria attività a titolo gratuito, nomina al suo interno il Presidente, fissa i criteri in coerenza con le modalità e i requisiti definiti dal Ministro e redige un rapporto annuale sulla situazione dei registri delle professioni per il Ministro e per il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici».

Eliminerei tutta la parte seguente dell’articolo relativa alle certificazioni professionali, inutili nel moment in cui si costituisce un organismo qualificato presso il MiBAC con il compito di valutare il possesso dei requisiti.

Infine: mi auguro che la Commissione ritenga utile l’audizione, oltre che delle Associazioni professionali, anche del Consiglio Superiore per i Beni culturali e paesaggistici e delle rappresentanze del mondo dell’Università».


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