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Sosteniamo con forza le ragioni dell'OdG approvato dalla Camera a proposito dell'art. 7 del DdL Madia
ORDINE DEL GIORNO 3098 - A
La Camera,
Premesso che:
L'articolo 7 del provvedimento in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale e alla lettera d) prevede la confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato;
gli uffici o organi periferici dell’amministrazione civile dello Stato preposta alla tutela dei beni culturali – il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - svolgono compiti di tutela, conservazione e fruizione dei beni culturali che richiedono competenze specifiche per i diversi settori di beni, altamente specializzate sia a livello tecnico-scientifico che operativo e organizzativo, competenze che evidentemente non sono possedute dagli attuali Uffici territoriali del governo (ex Prefetture), né dai loro dirigenti e personale;
la norma succitata parrebbe pertanto trasferire alla integrale dipendenza gerarchica dalle ex prefetture gli uffici e organi periferici dei beni culturali, poiché verrebbero necessariamente assegnati alle ex prefetture – ora Uffici territoriali dello Stato - i compiti di direzione, controllo e coordinamento delle predette funzioni eminentemente tecnico-scientifiche relative ai beni culturali, in quanto sarebbero svolte da organi da esse dipendenti;
l’organizzazione del Ministero dei beni culturali è articolata a livello regionale, nell’ambito del quale il coordinamento dell’attività delle strutture periferiche nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate dagli organi centrali è assicurato dai Segretariati regionali dei beni e delle attività culturali, e non a livello provinciale. Per tanto si creerebbe una disomogeneità di livelli di coordinamento con gli Uffici territoriali dello Stato, che non hanno competenza di ampiezza regionale, con sovrapposizioni, duplicazioni e frammentazioni di linee di comunicazione e coordinamento del tutto controproducenti, per non parlare della duplicazione di quelle fra centro e periferia dei due rispettivi dicasteri;
l’amministrazione statale preposta alla tutela dei beni culturali è stata di recente profondamente riorganizzata con il DPCM 8 agosto 2014, n. 171, e successivi decreti attuativi, che hanno operato numerose e incisive modifiche e innovazioni nei diversi settori centrali e periferici della tutela, accorpando e creando tipologie di istituti e rispettive competenze e modificando i rapporti fra organi periferici, regionali e centrali secondo i principi del decentramento e dell’autonomia operativa e gestionale degli organi tecnici, indispensabile per la competenza ed efficienza delle attività di tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali. Tale riorganizzazione è peraltro ancora in una delicata fase di completamento per quanto riguarda l’attivazione di tutti i nuovi organi e il nuovo assetto dei rapporti organizzativi. Una nuova, profondamente diversa, riorganizzazione di tutto l’apparato - che sarebbe richiesta da una ‘confluenza’ integrale degli uffici e organi periferici dei Beni culturali negli Uffici territoriali dello Stato - determinerebbe un impatto negativo sull’attuale predetta delicata e problematica fase di transizione, che rischierebbe di diventare cronica e disfunzionale per lungo tempo prima di assestarsi in modo stabile e funzionale sull’ulteriore nuovo assetto;
il decreto legge n 83/2014 (Art bonus) ha disposto all’articolo 12, comma 1-bis, l’istituzione di Commissioni di garanzia per il patrimonio culturale dalle quali i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero, possono essere riesaminati d’ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni (per es. regionali e comunali) coinvolte nel procedimento;
le funzioni di tali commissioni sono state assegnate dall’art. 39 del DPCM n. 171 del 2014 alle Commissioni regionali per il patrimonio culturale presiedute dal segretario regionale (come tale rappresentante dell’amministrazione centrale), e composte dal direttore del polo museale regionale e dai soprintendenti e dirigenti degli Istituti aventi sede nella regione. Tali funzioni – a seguito della “confluenza” delle soprintendenze nelle ex prefetture - mal si concilierebbero con eventuali poteri monocratici dei prefetti in materia derivanti dalla loro posizione di superiori gerarchici dei soprintendenti, creandosi anche in tal caso un’inopportuna sovrapposizione di competenze
impegna il Governo
a prevedere che le funzioni dirette di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali previste dal Codice dei beni culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), rimangano di competenza esclusiva ed autonoma dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali;
a creare le condizioni affinché l'esercizio delle nuove funzioni di coordinamento e armonizzazione degli Uffici territoriali dello Stato, sia riferito prioritariamente alle materie amministrative generali comuni, con particolare riferimento alla composizione di politiche e decisioni che provengono da ambiti settoriali della pubblica amministrazione.
GHIZZONI
MALISANI
PICCOLI NARDELLI
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