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Ok alle lauree abilitanti, ma come funziona per le professioni non ordinistiche?

È ormai legge dello Stato la trasformazione in lauree abilitanti per tutte quelle professioni definite da ordini professionali. Si era partiti con Medicina, a causa della nota carenza di medici nel pieno della crisi sanitaria determinata dal Covid-19. Ora si è esteso a tutte le professioni. Pertanto un laureato in ingegneria o veterinaria il giorno dopo della seduta di laurea può ora esercitare la sua professione, senza dover seguire ulteriori tirocini o altre attività, ora incluse nel percorso formativo universitario, tanto che nella commissione di laurea sarà prevista anche la presenza di rappresentanti degli ordini professionali.

E per le professioni non ordinistiche? Paradossalmente non solo non godono di un riconoscimento e di una serie di garanzie come avviene per quelle più fortunate strutturate in un Ordine professionale (tariffe, previdenza, formazione, codice etico, ecc.), ma devono dotarsi di altri tipi di competenze ed esperienze per poter ottenere almeno l’iscrizione in elenchi nazionali. 

È quanto accade per esempio ai professionisti del patrimonio culturale, le cui figure professionali hanno dovuto e devono superare non pochi ostacoli per poter essere riconosciute ufficialmente. C’è voluta una legge del 2014 (legge 110) per vedere finalmente inserito nel Codice dei beni culturali e del paesaggio l’art. 9bis che affida «gli interventi operativi  di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, … alla  responsabilità e all’attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni  culturali e storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale».

Pur non prevedendo tutte le figure possibili (per esempio, sono inclusi gli antropologi fisici ma non i bioarcheologi o i geoarcheologi, per non parlare delle professioni museali), si è trattato di un enorme passo in avanti. Cui ha fatto seguito, nel 2019 (dopo ben cinque anni e non dopo i sei mesi previsti dalla legge) un decreto ministeriale (244/2019) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della Cultura), con il quale sono stati istituiti gli elenchi dei professionisti dei beni culturali, distinti gerarchicamente in tre fasce a seconda del livello del titolo universitario acquisito (laurea triennale, laurea magistrale, specializzazione, master o dottorato di ricerca) e delle competenze ed esperienze maturate, con la possibilità, dunque, di svolgere funzioni diverse.

Tali elenchi sono stati istituiti dalla Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura, sentiti il Ministero dell’Università e della ricerca e le associazioni professionali. 

Tutto bene? Possiamo dichiaraci soddisfatti? Certamente sì se consideriamo che professioni come quella dell’archeologo, del bibliotecario o dello storico dell’arte hanno ottenuto finalmente un qualche riconoscimento (anche se la legge 110 chiarisce che non si tratta affatto di “ordini professionali” e precisa che la mancata iscrizione agli elenchi «non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione»), ma lo scollamento con la formazione universitaria appare ancora troppo accentuato.

Le nuove leggi sulle lauree abilitanti lo rendono ancor più evidente. Infatti, per iscriversi, per esempio, agli elenchi degli archeologi, oltre al titolo universitario, vengono richiesti «12 mesi, anche non continuativi di documentata esperienza», sia nel caso delle lauree di primo livello («12 mesi, anche non continuativi, di documentata esperienza professionale, nell’ambito delle attività caratterizzanti il profilo»: insomma un laureato triennalista dovrebbe un anno su tre in attività sul campo! Cosa che nessun corso di laurea prevede e può oggettivamente prevedere), sia in quello delle lauree magistrali («12 mesi, anche non continuativi, di documentata esperienza professionale o di ricerca a seguito di concorsi pubblici o contratti di ambito archeologico»), sia in quello, infine, di chi ha conseguito un titolo universitario di terzo livello, cioè specializzazione o dottorato di ricerca o master biennale («12 mesi, anche non continuativi di documentata esperienza, nel cui computo rientrano anche i tirocini compiuti in detta formazione di terzo livello nell’ambito delle attività caratterizzanti il profilo»).

Sia ben chiaro: le attività in laboratorio e sul campo sono assolutamente necessarie per la formazione di un archeologo e di un qualunque professionista dei beni culturali e devono essere previste in maniera adeguata nel percorso universitario, esattamente come per un medico o per un ingegnere. Ma, oltre ad essere meglio parametrate a seconda del primo, secondo e terzo livello, non dovrebbero costituire un qualcosa di necessariamente aggiuntivo rispetto agli studi universitari (costringendo spesso studenti e laureati a stage, tirocini e attività lavorative gratuite presso imprese o altre istituzioni, pur di documentare tali attività), ma dovrebbero esserne parte integrante. 

Perché allora non prevedere lauree abilitanti anche per le professioni non ordinistiche come quelle dei beni culturali? Servirebbe ovviamente un collegamento integrato e sistematico tra MUR e MiC, oltre che con le associazioni professionali. 

Nel luglio del 2017 si tenne una riunione congiunta del Consiglio superiore ‘beni culturali e paesaggistici’ e del Consiglio Universitario Nazionale alla presenza dei due ministri (Dario Franceschini e Valeria Fedeli) e si costituì un gruppo di lavoro che produsse importanti documenti, che non ebbero però seguito. 

Nel dicembre del 2020 fu stipulato un importante protocollo tra i due ministri (Dario Franceschini, e l’allora ministro dell’università, attuale sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi) che prevedeva appunto un’omogeneizzazione dei percorsi universitari con i profili professionali e una più stretta collaborazione tra i due ministeri. Di recente è stato finalmente istituito un Comitato di indirizzo (del quale fa parte anche chi scrive) che si spera possa presto essere operativo e possa effettivamente proporre misure innovative. Quel protocollo prevede, infatt,i anche la sperimentazione di un nuovo modello di integrazione, sulla quale insiste da anni lo scrivente: i cosiddetti “policlinici del patrimonio culturale”, denominati nel protocollo “Unità integrate territoriali per del patrimonio culturale”, cioè strutture miste nelle quali si integrino attività di formazione, ricerca, tutela e valorizzazione, consentendo agli studenti di formarsi nel vivo delle attività dei beni culturali, esattamente come avviene per i futuri medici o infermieri nelle corsie e nelle sale operatorie delle aziende universitarie-ospedaliere. Una integrazione di strutture, laboratori, biblioteche, competenze, sensibilità, che andrebbe a tutto vantaggio del patrimonio culturale

Ecco un bel progetto per il PNRR! Un modo per investire le ingenti risorse ora disponibili anche nel campo del patrimonio culturale non solo per fare le stesse cose di prima ma per innovare modelli organizzativi, rapporti tra le istituzioni pubbliche e il mondo del lavoro e per dare dignità e certezze ai professionisti del patrimonio culturale, non solo da sempre assai poco garantiti ma anche tra i più colpiti dagli effetti drammatici della pandemia.

Pubblicato in https://www.huffingtonpost.it/entry/ok-alle-lauree-abilitanti-ma-come-funziona-per-le-professioni-non-ordinistiche_it_618bd45de4b06de3eb7dbdeb?utm_hp_ref=it-blog
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