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Mozione del Consiglio superiore ‘Beni culturali e paesaggistici’ in merito all’estensione della libera riproduzione ai beni bibliografici e archivistici

Il Consiglio superiore ‘Beni culturali e paesaggistici’, nella riunione del 16 maggio 2016, accoglie con favore e apprezza l’intenzione del Ministero di estendere il regime della libera riproduzione dei beni culturali introdotto dalle norme dell’Art Bonus anche ai beni bibliografici e archivistici per finalità di ricerca, recependo una esigenza già fortemente avvertita dalla comunità degli studiosi. Il Consiglio condivide, infatti, le finalità di promozione della libera ricerca storica, in piena coerenza con il dettato costituzionale (artt. 9, 33), e una migliore conoscenza del patrimonio documentario conservato in archivi e biblioteche, che sono da considerarsi, oltre che istituti di conservazione, anche e soprattutto centri di diffusione attiva del sapere a tutti i livelli. Sentite le Direzioni Generali competenti, il Consiglio fa appello al Ministro Franceschini e all’Ufficio Legislativo del Ministero affinché si possa giungere operativamente a una riforma del regime delle riproduzioni che possa rispondere nel modo più efficace alle esigenze della ricerca, nel rispetto delle esigenze di conservazione e delle norme a tutela del diritto di autore e della riservatezza che riguardano segnatamente i beni bibliografici e archivistici. Si auspica, infine, la creazione di biblioteche digitali pubbliche, con immagini e documenti ad accesso libero. A questo scopo il Consiglio Superiore ritiene utile definire i seguenti criteri:
1. La riproduzione con mezzo proprio dei beni bibliografici e archivistici, a fini personali e di studio, sia resa gratuita e senza limitazioni nel numero di scatti in caso di testi di pubblico dominio.
2. In presenza di mezzi di riproduzione a distanza (fotocamera o smartphone) non si determinerà un contatto diretto con il supporto potenzialmente lesivo per l’integrità del bene. Si richiede pertanto di sopprimere l’autorizzazione preventiva per le fonti bibliografiche anteriori al 1900, mantenendola per le fonti archivistiche che contengono (o potrebbero contenere) notizie e dati protetti dalla normativa vigente in materia di riservatezza, di tutela dei dati personali e del diritto d’autore. Nel consegnare al funzionario la richiesta di autorizzazione alla riproduzione, lo studioso dichiarerà di agire nel rispetto di quanto dispone il codice di deontologia (D.L. 196/2003, all. A2) all’art. 11 (Diffusione), con particolare riferimento al comma 6, in modo che in alcun modo egli possa in seguito dichiarare di non aver avuto conoscenza o non aver compreso quali siano i corretti limiti alla diffusione di simili dati e in modo che risulti pertanto pienamente consapevole l'eventuale abuso e per ciò pienamente responsabile e punibile. L’utente dovrà a tal proposito sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità sul corretto uso della documentazione.
3. In caso di materiale particolarmente fragile si pongano precauzioni in sede stessa di consultazione, senza perciò escludere preventivamente dalla riproduzione categorie o unità documentali. Si mantenga in altri termini l’equivalenza tra consultazione e riproduzione, escludendo dalla consultazione ordinaria il materiale fragile già digitalizzato dall’istituto, o in alternativa si prevedano postazioni riservate o precauzioni particolari per la consultazione e riproduzione dello stesso.
4. In caso di pubblicazione d’immagini di beni culturali ai sensi dell’articolo 108, comma 3 bis del Codice dei beni culturali e paesaggistici, si ritiene opportuno semplificare la prassi burocratica di concessione oggi vigente, sostituendo la richiesta formale di autorizzazione con l’invio all’istituto detentore del bene di una semplice comunicazione per via telematica dell’intenzione di pubblicare l’immagine, stante comunque l’obbligo di citare la fonte nella pubblicazione e di consegnare una copia analogica o digitale dell’elaborato.
5. In caso di riproduzioni digitali già disponibili in istituto, si provveda al rilascio gratuito delle stesse all'utente richiedente, riservando il pagamento di un corrispettivo, a mero titolo di rimborso, ai casi in cui l’utente decida egli stesso di ricorrere al servizio di riproduzione per una copia non altrimenti disponibile.
6. Sia garantita la ‘libera divulgazione con ogni mezzo delle immagini di beni culturali’ ai sensi dell’art. 108 comma 3 bis del Codice dei Beni Culturali permettendo forme proficue di scambio tra gli studiosi di informazioni utili all’attività di ricerca attraverso i canali della rete.

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1463492168928_Mozione_Riproduzioni_CSBCP_16_maggio_2016.pdf 
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